Art. 13.
(Potestà legislativa esclusiva dello Stato sul coordinamento della finanza pubblica).

      1. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «t) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento del sistema tributario e della finanza pubblica, inclusa la potestà di stabilire limiti assoluti e relativi a singole spese o categorie di spesa».

      2. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le parole: «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;» sono soppresse.